Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 8
(Modifiche agli articoli 17, 23, 27, 33, 43 e 48 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 17 le parole 'ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette' sono sostituite dalle seguenti: 'ad associazioni di protezione ambientale con provata esperienza nella gestione di aree protette, ad associazioni venatorie o ai comitati di gestione di ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia.';
b) dopo il comma 5 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
'5 bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 5, il cacciatore è autorizzato ad usare come richiami vivi gli uccelli feriti nell'esercizio dell'attività venatoria, purché non accecati o mutilati, ai quali appone al tarso il contrassegno previsto al comma 2 dell'articolo 26 della presente legge fornito al cacciatore richiedente, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del certificato medico veterinario, dalla regione Lombardia e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni ornitologiche riconosciute dalla regione Lombardia.';
c) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 27 le parole 'e previo parere motivato del comprensorio alpino' sono sostituite dalle seguenti: 'previo parere motivato del comprensorio alpino in ordine alla presenza certificata nei tre anni precedenti di galliformi alpini e di ungulati';
d) al comma 6 dell'articolo 33 le parole da 'I termini di presentazione delle domande di adesione' fino a 'figlio o genitore che lo accompagna' sono sostituite dalle seguenti: 'I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati e ad acquisire la permanenza associativa con la stessa specializzazione, in uno a libera scelta degli ambiti o comprensori alpini di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8.';
e) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 43 le parole 'e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati,' sono sostituite dalle seguenti: 'e fuori dalla zona faunistica delle Alpi per il completamento dei piani di prelievo degli ungulati,';
f) dopo il comma 6 bis dell'articolo 48 è inserito il seguente:
'6 ter. A tutela del benessere animale, il maneggio del richiamo vivo per le operazioni di accertamento di cui al presente comma deve essere effettuato da un medico veterinario dipendente dal dipartimento di medicina veterinaria dell'ATS territorialmente competente.'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi