Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 9
(Modifiche agli articoli 69, 76 e 114 e abrogazione dell’articolo 103 della l.r. 6/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:
'7. La domanda di autorizzazione si intende accolta se entro quarantacinque giorni dalla data della relativa presentazione il comune non comunica all'interessato il provvedimento di rigetto.';
b) il comma 13 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente:
'13. Il comune comunica immediatamente gli estremi dell'autorizzazione o della SCIA, in via telematica, al prefetto e al questore.';
c) al comma 14 dell'articolo 69 le parole 'autorizzati ai sensi del comma 1' sono soppresse e le parole: 'i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione' sono sostituite dalle seguenti: 'i prodotti che somministrano';
d) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
'Art. 76
(Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi)
1. L'autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
(Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi)
1. L'autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza e il titolare, a seguito della diffida da parte dell'amministrazione competente a rispristinare il regolare stato dei locali, non ottemperi a tale ripristino entro il termine assegnato dalla medesima amministrazione;
e) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
f) al comma 10 dell'articolo 114 le parole 'Le comunicazioni relative a vendite di liquidazione per cessazione di attività devono recare indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell'atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita' sono soppresse;
g) il comma 16 dell'articolo 114 è sostituito dal seguente:
'16. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le autorizzazioni decadono o, nei casi di attività soggette a SCIA, l'attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione alla scadenza del termine delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di cui al comma 3.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia