Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 13
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 26/2014 e norma transitoria)
1. All'articolo 11 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni della montagna)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole 'di guida alpina' sono sostituite dalle seguenti: 'di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo';
b) il comma 2è sostituito dai seguenti:
'2. La Regione cura l'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni di maestro di sci, di aspirante guida alpina di primo e secondo livello, di guida alpina-maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi collegi regionali. Per i maestri di sci è altresì fatta salva la collaborazione con gli organi tecnici della FISI.
2.1. La Regione cura, altresì, l'organizzazione dei corsi di specializzazione per i maestri di sci, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il rispettivo collegio regionale e in collaborazione con gli organi tecnici della FISI. I corsi di specializzazione per aspiranti guide alpine e guide alpine-maestri di alpinismo sono invece organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine, secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, della legge 6/1989.
2.2. I corsi di aggiornamento professionale per le professioni di cui al comma 2 sono organizzati, sotto la vigilanza della Regione, dai rispettivi collegi regionali o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali).';
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Maestri di sci, aspiranti guide alpine di primo e secondo livello, guide alpine-maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.p.r. 137/2012. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.';
d) alla lettera a) del comma 4 le parole 'e la periodicità' e la parola ', aggiornamento' sono soppresse;
e) alla lettera b) del comma 4 le parole 'e delle sottocommissioni' sono soppresse;
f) dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:
d bis) le modalità di esonero dalla prova attitudinale, dalla fase tecnico pratica e dal corso di formazione per le discipline dello sci alpino, dello sci di fondo e dello snowboard.'.
2. I corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione per le professioni della montagna in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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