Legge Regionale
23 luglio 2024
, n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11
Art. 16
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della l.r. 20/2022)
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole 'impianti di cremazione' ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: 'impianti di incenerimento';
b) al comma 1 dell'articolo 1 le parole 'così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy)' sono soppresse;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 1è aggiunto il seguente:
'1 bis. Per animali da compagnia si intendono quelli appartenenti ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.';
d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o alla sola inumazione';
e) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole 'competente per territorio' sono inserite le seguenti: ', nonché al rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore';
g) al comma 3 dell'articolo 2 le parole 'in conformità alle vigenti disposizioni in materia' sono sostituite dalle seguenti: 'attestante la sussistenza dei requisiti tecnici, strutturali e impiantistici definiti dal regolamento di cui all'articolo 10 o previsti dal progetto edilizio se i titoli abilitativi sono stati ottenuti prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento';
h) al comma 4 dell'articolo 2 le parole 'per la cremazione' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'incenerimento';
j) l'articolo 3è sostituito dal seguente:
'Art. 3
(Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia)
1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'articolo 10.
2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all'interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.
3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.';
(Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento per animali da compagnia)
1. I comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto relative alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ferme restando le tutele di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Ove si tratti della realizzazione di cimiteri, i comuni tengono altresì conto delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'articolo 10.
2. I cimiteri per animali da compagnia sono contornati da una zona di rispetto secondo le disposizioni dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie). Gli impianti di incenerimento non compresi all'interno di aree cimiteriali sono soggetti al rispetto della distanza minima di cento metri da edifici destinati ad uso abitativo.
3. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 2.';
k) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole 'avvenuta cremazione' sono sostituite dalle seguenti: 'avvenuto incenerimento';
n) al comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dell'ARPA per la verifica degli aspetti inerenti alla tutela ambientale';
o) dopo il comma 1 dell'articolo 9è aggiunto il seguente:
'1 bis. Le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, sono irrogate dai comuni che introitano i relativi proventi.';
p) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 le parole 'requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali' sono sostituite dalle seguenti: 'requisiti tecnici, strutturali e impiantistici';
q) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 è inserita la seguente:
'a bis) compiti dei gestori dei cimiteri;';
r) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o di ampliamento dei cimiteri e degli impianti di incenerimento';
s) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è inserita la seguente:
'c bis) caratteristiche e dimensioni delle fosse per l'inumazione e delle cellette per le urne cinerarie; ';
u) dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'h bis) tempi e modalità di dismissione dei cimiteri.';
v) dopo l'articolo 10è inserito il seguente:
'Art. 10 bis
(Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia all'osservanza delle disposizioni della normativa statale di riferimento.'.
(Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia all'osservanza delle disposizioni della normativa statale di riferimento.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia