Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 22
1. All'articolo 23 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(24) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. I beneficiari di contributi pubblici per acquisto di autobus o filobus o altri mezzi di trasporto sono tenuti a trascrivere, presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e presso i Registri di Immatricolazione per i veicoli non iscritti al PRA, unitamente all'ammontare dei contributi ricevuti, una formale annotazione contenente il vincolo di destinazione e di inalienabilità dei mezzi di trasporto oggetto della contribuzione pubblica, così come definito con apposito provvedimento della Giunta regionale.';
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
'9. Con riferimento ai contributi erogati da Regione Lombardia per l'acquisto di mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, in caso di anticipata alienazione dei beni acquistati rispetto al periodo di vincolo di destinazione e inalienabilità trascritto con le modalità di cui al comma 8, i beneficiari dei contributi pubblici sono tenuti a restituire alla Regione una quota parte dei contributi erogati proporzionale alla durata del vincolo, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti della Giunta regionale riguardanti la concessione del relativo contributo.'.
NOTE:
24. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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