Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 29
(Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell’articolo 83 della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(32) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 45 è inserito il seguente:
'1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di strumenti di pianificazione attuativa intercomunale o di valenza sovracomunale, ivi compresi quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di programmazione negoziata, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione può essere regolamentato dai comuni interessati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base della valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti e fermo restando il perseguimento del pubblico interesse. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli strumenti di pianificazione attuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente comma, purché non siano scaduti i termini per la realizzazione dei relativi interventi.';
b) al primo periodo del comma 7 bis dell'articolo 80 le parole 'espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete' sono sostituite dalle seguenti: 'espressa in metri cubi per interventi edilizi, in metri quadrati per interventi a raso o in metri lineari per interventi stradali e infrastrutturali a rete';
c) l'articolo 83 è abrogato.
NOTE:
32. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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