Legge Regionale 23 luglio 2024 , n. 11

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-07-23;11

Art. 31
1. All'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(34)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. La Città metropolitana di Milano può autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva già oggetto di proroga ai sensi del comma 4, a condizione che tale attività non sia in contrasto con le previsioni per gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal nuovo piano cave della Città metropolitana, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501, e a condizione che, entro la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024), sia stata, alternativamente, presentata istanza di:
a) provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, ai fini della gestione produttiva di tali ambiti;
b) verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

4 ter. Le autorizzazioni rilasciate dalla Città metropolitana in applicazione del comma 4 bis sono efficaci fino al 31 dicembre 2025 o, se antecedente a tale data, fino al rilascio dell'autorizzazione che abilita l'escavazione per l'ambito in attuazione del nuovo piano cave approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501.'.
NOTE:
34. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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