Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 14

Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;14

Art. 6
(Modifica all’articolo 2 ter della l.r. 10/2004 e norma di prima applicazione)
1. All'articolo 2 ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)(2)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono esentati, su istanza di parte, dagli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere da parte dell'amministrazione competente.'.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a modificare il regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)), in coerenza con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 ter della l.r. 10/2004, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.
3. Alle minori entrate di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa', Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione entrate del bilancio 2024-2026, derivanti dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, stimate in euro 5.000,00 annui, si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della Tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3) della presente legge. Dagli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 3 maggio 2004, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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