Legge Regionale
8 agosto 2024
, n. 14
Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33 del 12 Agosto 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;14
Art. 16
(Variazioni di entrate e di spese)
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2024-2026 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2024 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 330.504.009,75 e quanto alla previsione di cassa aumentato di euro 1.759.767.322,04; per il 2025 e il 2026 risulta rispettivamente aumentato di euro 193.914.349,36 e di euro 320.040.576,74 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2024 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 330.504.009,75 e quanto alla previsione di cassa aumentato di euro 468.355.334,50; per il 2025 e il 2026 risulta rispettivamente aumentato di euro 193.914.349,36 e di euro 320.040.576,74 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2024-2026 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2024-2026 come da allegata Tabella 2c).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2024/2026 di cui alla allegata Tabella 2d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3):
9. A seguito delle disposizioni della presente legge il ricorso all'indebitamento autorizzato ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della l.r. 11/2023, è variato degli importi riportati alla Tabella 1 'Variazione di entrate' (Allegato 2) e nel prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 11).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia