Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 15

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

(BURL n. 33, suppl. del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;15

Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)
1. Al fine di dettare disposizioni uniformi sotto il profilo urbanistico e di perseguire l'ordinato assetto del territorio regionale, la presente legge disciplina, secondo la normativa statale ed europea, i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione di nuovi insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, anche a seguito di trasferimento della relativa sede operativa, nonché di insediamenti logistici esistenti il cui ampliamento ne determina la rilevanza sovracomunale, così come definiti al comma 2 e reca previsioni per la conseguente realizzazione di tali insediamenti nel rispetto, in particolare, della tutela dell'ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, in caso di ampliamento di insediamenti logistici aventi superficie operativa già superiore alla soglia di cui al primo periodo del comma 2.
2. Ai fini della presente legge, sono qualificati insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale le piattaforme logistiche non intermodali, i centri di magazzinaggio generale e simili, i centri di movimentazione di merci e prodotti, anche a supporto del commercio, e i depositi di merci o veicoli che, anche a seguito di ampliamento, interessano una superficie operativa superiore ai tre ettari. Rientrano, altresì, tra gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale quelli per l'esercizio delle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti localizzati in aree la cui destinazione d'uso è sempre oggetto di specifica previsione nel Piano di governo del territorio (PGT) ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) che superino la soglia di cui al primo periodo del presente comma.
3. Nella definizione di superficie operativa di cui al comma 2 rientrano i capannoni, i magazzini o i depositi, gli uffici, i piazzali e la viabilità interna, i parcheggi funzionali all'attività di logistica, l'area ferroviaria o portuale, con esclusione delle aree verdi e delle aree di mitigazione e compensazione interne o esterne all'area di intervento.
4. Le aree nelle quali è verificata la sussistenza delle condizioni insediative per la localizzazione degli insediamenti di cui al comma 2 sono definite ambiti territoriali idonei.
5. La definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 4è effettuata dalle province nei rispettivi Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 15 della l.r. 12/2005, sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 della presente legge, ed è periodicamente aggiornata, di norma ogni cinque anni, con le modalità semplificate di cui all'articolo 17, comma 11, della l.r. 12/2005, in base all'evoluzione delle dotazioni infrastrutturali ricadenti nel territorio provinciale e agli insediamenti realizzati in tali ambiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alla Città metropolitana di Milano a seguito della rivalutazione delle indicazioni fornite sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale dal Piano territoriale metropolitano (PTM) di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)'), effettuata dalla stessa Città metropolitana ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della presente legge.
6. La presente legge prevede, altresì, disposizioni:
a) per l'adeguamento della pianificazione territoriale provinciale e metropolitana, di cui alla l.r. 12/2005 e alla l.r. 32/2015, in riferimento agli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale;
b) per l'approvazione degli interventi attuativi volti alla realizzazione degli insediamenti logistici di cui alla lettera a);
c) sulla procedura per conseguire, ove prescritta, l'intesa di co-pianificazione tra gli enti interessati, da attivare nelle more della definizione degli ambiti territoriali idonei per gli insediamenti di cui alla lettera a) e, una volta definiti tali ambiti, laddove localizzati in tutto o in parte all'esterno degli stessi ambiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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