Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 15

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

(BURL n. 33, suppl. del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;15

Art. 2
(Pianificazione territoriale per gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale. Modifiche agli articoli 15, 18 e 20 della l.r. 12/2005)
1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6, lettera a), della presente legge, alla l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 quater dell'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
'7 quinquies. Il PTCP, tenuto conto delle previsioni dei PGT assunte ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), nonché dell'individuazione degli ambiti della rigenerazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 bis della presente legge e sentita la Conferenza di cui all'articolo 16, definisce gli ambiti territoriali idonei destinati alla localizzazione e alla realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale'. La definizione di tali ambiti è effettuata in conformità ai criteri e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale medesima, nonché in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali. La variante al PTCP per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui al primo periodo non può essere effettuata con le modalità semplificate di cui all'articolo 17, comma 11.

7 sexies. In tutti i casi in cui una proposta di variante al documento di piano, di piano attuativo in variante al documento di piano o di nuovo documento di piano, presentata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), destini un'area a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale prima della definizione degli ambiti territoriali idonei o, una volta definiti, in tutto o in parte all'esterno degli stessi, la provincia territorialmente interessata e la Regione, per i rispettivi profili di competenza, ne valutano la compatibilità anche secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale', sulla base degli esiti dell'intesa di co-pianificazione effettuata prima dell'adozione della variante al documento di piano, del piano attuativo in variante al documento di piano o del nuovo documento di piano e disciplinata ai sensi dell'articolo 5 di tale legge regionale, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 8 dello stesso articolo 5. La valutazione sulla compatibilità di cui al primo periodo del presente comma assume efficacia prescrittiva e prevalente, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 20, comma 5 bis, sulla variante al documento di piano adottata, sul piano attuativo adottato in variante al documento di piano o sul nuovo documento di piano adottato, in riferimento alla destinazione logistica.

7 septies. In tutti i casi in cui una proposta di variante al documento di piano, di piano attuativo in variante al documento di piano o di nuovo documento di piano destini un'area a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale all'interno degli ambiti territoriali idonei definiti ai sensi del comma 7 quinquies, la provincia territorialmente interessata effettua la valutazione di compatibilità secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 5, e tale valutazione ha efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi del secondo periodo del comma 7 sexies.';
b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è inserita la seguente:
'c bis) la definizione degli ambiti territoriali idonei alla localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, ai sensi della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale' e, in particolare, del secondo periodo del comma 7 sexies dell'articolo 15 della presente legge;';
c) dopo il comma 5 dell'articolo 20 è inserito il seguente:
'5 bis. Le valutazioni di compatibilità effettuate dalla Regione sulla destinazione di aree a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 7 sexies, della presente legge e dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale recante 'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale' hanno efficacia prescrittiva e prevalente.'.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo, riferite alle province e ai rispettivi PTCP, si applicano anche alla Città metropolitana di Milano a seguito della rivalutazione delle indicazioni fornite dal PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale di cui all'articolo 5, comma 4, della l.r. 32/2015, effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della presente legge.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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