Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 15

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

(BURL n. 33, suppl. del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;15

Art. 3
(Principi direttivi per la localizzazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e gli indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base dei seguenti principi direttivi:
a) idoneità della localizzazione rispetto ai collegamenti al sistema di mobilità di scala provinciale, metropolitana, regionale, nazionale, oltre che alle reti TEN-T, anche in termini di verifica degli impatti sulla congestione e sulla sicurezza della rete viabilistica, e rispetto alla presenza di parcheggi funzionali all'attività logistica;
b) incidenza dell'intervento sulla politica regionale di riduzione del consumo di suolo anche rispetto all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 2, lettera e sexies), e 51, comma 1, sesto periodo, della l.r. 12/2005;
c) localizzazione prioritaria nelle aree dismesse, in quelle da rigenerare o da bonificare;
d) promozione della perequazione territoriale tra i comuni coinvolti;
e) sussistenza delle condizioni per la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione delle esternalità negative sul territorio e sull'ambiente;
f) salvaguardia della salute pubblica, degli ambiti e dei beni soggetti a tutela ambientale e paesaggistica, nonché dello sviluppo sostenibile, anche in ottica di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e considerazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico definiti nel PTCP e nel PTM ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della l.r. 12/2005;
g) considerazione degli indirizzi eventualmente già contenuti nei PTCP e nel PTM;
h) considerazione degli insediamenti di logistica di rilevanza sovracomunale nel territorio provinciale o metropolitano, della presenza di clusters dedicati agli ambiti logistici e della relativa distribuzione sul territorio, del livello di operatività, del traffico indotto e delle criticità, anche in coerenza con gli obiettivi, con le strategie e con le azioni individuate dal programma regionale della mobilità e dei trasporti (PRMT);
i) differenziazione in base al livello di rilevanza dell'intervento e in riferimento alla dimensione dell'ambito;
j) ruolo dell'ambito rispetto al bacino potenziale da servire;
k) presenza di collegamenti con terminal intermodali e zone logistiche semplificate.
2. I criteri e gli indirizzi di cui al comma 1 costituiscono, altresì, parametri di riferimento per i pareri di cui all'articolo 4, comma 3, e per le valutazioni di cui all'articolo 5, comma 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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