Legge Regionale 8 agosto 2024 , n. 15

Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

(BURL n. 33, suppl. del 12 Agosto 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-08-08;15

Art. 6
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La Giunta regionale approva i criteri e gli indirizzi di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sono sospesi, fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, i procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione o l'ampliamento degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, di cui all'articolo 1, le cui istanze siano presentate tra il sessantesimo giorno antecedente all'entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione di tali criteri e indirizzi. Le istanze relative ai procedimenti di cui al primo periodo riguardano procedure volte a conseguire l'adozione del piano attuativo o l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti le cui istanze siano state presentate prima del sessantesimo giorno precedente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. A seguito della pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1, alle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 2 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli insediamenti, di cui all'articolo 1, riferiti ad aree destinate ad attività logistiche ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della l.r. 12/2005, localizzati o in ambiti di rigenerazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), o dell'articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 12/2005, o in aree dismesse, per i quali venga presentata istanza prima della data di pubblicazione nel BURL dei criteri e degli indirizzi regionali di cui al comma 1.
5. Le province definiscono gli ambiti territoriali idonei di cui all'articolo 1, comma 4, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nel BURL della deliberazione di cui al comma 1. La previsione di cui al primo periodo si applica anche alla Città metropolitana di Milano, previa rivalutazione, effettuata da tale ente, in sede di Conferenza permanente Regione-Città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 32/2015, sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al comma 1, delle indicazioni fornite dal PTM sugli insediamenti logistici di portata sovracomunale di cui all'articolo 5, comma 4, della stessa l.r. 32/2015.
6. Dopo la pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, le proposte di variante al PGT sulla destinazione d'uso per le attività di logistica, ivi incluse le proposte di variante di cui all'articolo 5, comma 1, indicano espressamente se sono riferite a insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale ai sensi della presente legge e, conseguentemente, ai fini della realizzazione degli insediamenti logistici di cui alla presente legge non si applica la previsione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/2005.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 si applicano anche ai piani attuativi presentati dalla data di pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e riferiti a destinazioni d'uso logistico di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge e dell'articolo 8, comma 2, lettere e quinquies) ed e sexies), della l.r. 12/2005, già previste nei documenti di piano alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce le modalità di coordinamento tra le procedure di cui all'articolo 4, comma 6;
b) specifica le modalità di svolgimento della procedura per l'intesa di co-pianificazione e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto della procedura di cui all'articolo 5, comma 10.
9. In caso di mancata definizione degli ambiti territoriali idonei, da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, entro il termine di cui al primo periodo del comma 5, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente, se delegato, assegna all'ente locale inadempiente un congruo termine, comunque non inferiore a due mesi, per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente locale inadempiente, in caso di perdurante inadempimento nomina, entro i successivi quarantacinque giorni, un commissario ad acta che assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di definizione degli ambiti, con facoltà di avvalersi, a supporto, degli uffici della Città metropolitana o della provincia territorialmente interessata, nonché di quelli regionali, ove necessario per la definizione degli ambiti territoriali idonei. Il commissario ad acta è nominato per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del commissario sono a carico dell'ente locale inadempiente.
10. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano anche ai programmi integrati di intervento la cui approvazione è effettuata con la procedura di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005, laddove in tali programmi sia compresa la destinazione funzionale logistica per la realizzazione degli insediamenti di rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 1, comma 2.
11. Ai fini del raccordo con le previsioni della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), l'intesa di co-pianificazione di cui all'articolo 5 della presente legge è coordinata, in caso di insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale compresi in accordi di programma di interesse regionale, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 92 della l.r. 12/2005, all'interno del procedimento volto all'approvazione dell'accordo stesso.
12. I criteri e gli indirizzi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, costituiscono, altresì, linee guida per i comuni ai fini delle valutazioni di competenza in riferimento alle proposte di localizzazione di insediamenti logistici aventi superficie operativa superiore a un ettaro e fino a tre ettari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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