Legge Regionale 21 novembre 2024 , n. 18

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;18

Art. 1
(Finalità e istituzione)
1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e assistenza a lungo termine, nonché dalla legislazione regionale, statale e internazionale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante per i diritti delle persone anziane, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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