Legge Regionale 21 novembre 2024 , n. 18

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;18

Art. 3
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
b) promuove e monitora la diffusione e l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente a:
1. parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno;
2. libertà di scelta e autonomia decisionale;
3. assenza di abusi e maltrattamenti;
4. diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare;
5. partecipazione e inclusione sociale;
6. forme di tutela, anche di tipo risarcitorio;
c) promuove forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni, le realtà economiche e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione;
d) promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla lettera b), nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;
e) promuove presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approcci positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi verso le nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
f) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
g) promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane, iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo e collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
h) promuove iniziative a tutela delle persone anziane anche su segnalazione delle associazioni dei familiari;
i) nel caso di segnalazioni di omissioni o di inosservanze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b), effettua puntuali comunicazioni all'ente, all'amministrazione o all'organo competente;
j) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
k) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
l) può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;
m) su richiesta, espressa dal Consiglio o dalla Giunta regionale, può esprimere pareri in riferimento a disposizioni riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
n) compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 7, attiva progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione sui diritti degli anziani, in proprio o in collaborazione con altri soggetti istituzionali, privati o del Terzo settore;
o) può promuovere, d'intesa con i competenti assessorati, eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia.
2. Il Garante promuove idonee forme di collaborazione con i Garanti regionali delle altre Regioni, ove istituiti, nonché con gli enti preposti alla tutela dei diritti delle persone anziane e partecipa alle relative iniziative di coordinamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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