Legge Regionale
21 novembre 2024
, n. 18
Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)
(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;18
Art. 4
(Attribuzione delle funzioni al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità)
1. Le funzioni di Garante regionale per i diritti delle persone anziane previste dalla presente legge sono attribuite al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità).
2. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità esercita le funzioni di Garante regionale per i diritti delle persone anziane disciplinate dalla presente legge coordinandosi, ove occorra, con il Difensore regionale di cui alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia