Legge Regionale 21 novembre 2024 , n. 18

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane. Modifiche della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)

(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;18

Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per le attività del Garante istituito ai sensi della presente legge, previste in euro 20.000,00 annui, si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia