Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 2
(Modifica all’articolo 5 della l.r. 18/2022)
1. All'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 18 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità)(2)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nei casi di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, per documentati motivi, le funzioni del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità sono temporaneamente esercitate dal Difensore regionale, fino al rientro del titolare dell'incarico. Tali situazioni non comportano la cessazione dall'incarico del Garante né l'avvio della procedura di elezione di un successore, salvo che l'impedimento si trasformi in impedimento permanente.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia