Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 3
1. All'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(3)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nei casi di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, per documentati motivi, le funzioni del Difensore regionale sono temporaneamente esercitate dal Garante per la tutela dei minori e delle fragilità, fino al rientro del titolare dell'incarico. Tali situazioni non comportano la cessazione dall'incarico del Garante né l'avvio della procedura di elezione di un successore, salvo che l'impedimento si trasformi in impedimento permanente.'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2010, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi