Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 4
1. All'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Possono essere altresì destinate all'esecuzione, a cura dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, di interventi selvicolturali di ricostituzione di boschi in aree con insufficiente coefficiente di boscosità gravemente danneggiati su superfici di almeno dieci ettari.';
b) al comma 7 bis 1 dopo le parole 'bandi di finanziamento' sono inserite le seguenti: 'o accordi tra pubbliche amministrazioni'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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