Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 5
(Modifiche agli articoli 62, 63, 64 e 66 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 62 le parole 'servizi ai settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, al territorio rurale e alla montagna,' sono sostituite dalle seguenti: 'servizi ai settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, al territorio rurale e alla montagna';
b) al comma 1 dell'articolo 63 le parole 'nei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna in Lombardia' sono sostituite dalle seguenti: 'nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
c) al comma 3 dell'articolo 63 le parole 'a favore dei settori agricolo, agroalimentare, agroforestale, del territorio rurale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'a favore dei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
d) il comma 1 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:
'1. Le funzioni dell'ERSAF e le correlate attività, in riferimento:
a) al settore agricolo comprendono la formazione specialistica, l'assistenza tecnica, lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e della competitività delle aziende, della ricerca e dei servizi innovativi alle aziende agricole e alle imprese agroalimentari, la promozione dei prodotti e delle produzioni lombarde, compresa l'agricoltura biologica, nonché il sostegno all'agricoltura delle zone montane, marginali e delle aree protette, incluse le attività di valorizzazione del turismo rurale;
b) al settore forestale e al territorio rurale comprendono la gestione e valorizzazione del demanio forestale, la valorizzazione economica del legname, le attività vivaistiche, il supporto alla lotta contro gli incendi boschivi e lo svolgimento di attività gestionali sul territorio relative alle funzioni del servizio fitosanitario regionale, il supporto tecnico nei settori della produzione e utilizzo delle biomasse e nelle tematiche relative all'agroambiente e allo sviluppo sostenibile del territorio, lo studio e valorizzazione dei suoli e della fitodepurazione, l'agrometeorologia, la valorizzazione e protezione della fauna selvatica e ittica autoctona, la tutela e la valorizzazione del sistema delle aree protette e della biodiversità, nonché l'aggiornamento di studi e buone pratiche per lo sviluppo delle aree agroforestali montane e il supporto per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e forestale;
c) al settore della difesa del territorio comprendono la difesa del suolo, nonché gli interventi idraulico-forestali e gli interventi sui dissesti idrogeologici dei versanti.';
e) il comma 2 dell'articolo 64 è abrogato;
f) il comma 3 dell'articolo 64 è sostituito dal seguente:
'3. L'ERSAF esercita le funzioni e le attività di cui ai commi 1 e 2 bis anche in collaborazione con altre realtà pubbliche e private.';
g) al comma 4 dell'articolo 64 le parole 'i settori agricolo, agroalimentare, agroforestale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'i settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
h) al comma 1 dell'articolo 66 le parole 'nei settori agricolo, forestale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'nei settori agricolo, forestale e di difesa del territorio, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
i) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 66 dopo le parole 'riferite ai settori di propria competenza' sono inserite le seguenti: ', nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna' e le parole 'nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'nei medesimi settori, nonché in relazione al territorio rurale e alla montagna';
j) il comma 4 dell'articolo 66 è abrogato.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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