Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 8
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 17/2004)
1. Alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 1 le parole 'cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (Streptopelia turtur) e merlo' sono sostituite dalle seguenti: 'cacciabili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge';
b) al comma 4 dell'articolo 2 le parole 'nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria' sono sostituite dalle seguenti: 'da trenta giorni prima dell'apertura generale della stagione venatoria fino alla chiusura generale della caccia';
c) dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: 'Sono sempre fatte salve eventuali limitazioni definite con il calendario venatorio, comprensivo di tutti gli atti che lo compongono.'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2004, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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