Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 9
(Modifiche agli articoli 18, 28, 31, 32, 33 e 40 e inserimento dell’articolo 35 bis nella l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 18 le parole '; qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3.' sono sostituite dalle seguenti: '. Decorsi i 5 anni dalla loro istituzione e salvo esplicito atto di rinnovo, possono essere revocate, modificate o trasferite con atto della Giunta regionale su proposta dei competenti uffici territoriali regionali, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13, comma 3.';
b) al comma 7 dell'articolo 28 dopo il periodo 'I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente.' è aggiunto il seguente: 'I cacciatori non residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 30 aprile e successivamente con una quota maggiorata del quaranta per cento se il mancato pagamento è dovuto a grave e comprovata malattia.';
c) al secondo periodo del comma 2 quater dell'articolo 31 dopo le parole 'caccia da appostamento fisso' sono inserite le seguenti: ', la caccia alla volpe secondo le modalità individuate dai comitati di gestione,';
d) il comma 4 dell'articolo 31 è abrogato;
e) dopo il comma 4 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
'4 bis. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge 157/1992 e dalla presente legge regionale, i comitati di gestione irrogano le specifiche sanzioni previste con appositi regolamenti validi per tutto il territorio regionale approvati dalla Giunta regionale, ad eccezione del territorio della Provincia di Sondrio che provvede con proprio provvedimento, in ordine alla caccia di selezione agli ungulati e alla caccia ai galliformi alpini: dette sanzioni devono avere unicamente natura sospensiva dalla specifica forma di caccia, possono essere riferite anche alla singola specie e possono riguardare anche l'albo degli accompagnatori alla caccia di selezione agli ungulati e in ogni caso non possono essere superiori nel massimo a due stagioni. I regolamenti stabiliscono anche le classi di età per ciascuna specie, le tolleranze ammesse esimenti dall'applicazione delle sanzioni regolamentari e le caratteristiche dei prelievi giustificate da ragioni sanitarie. I regolamenti sono approvati sentita la commissione consiliare competente, che coinvolge gli ATC e i CAC interessati. La commisurazione della sanzione allo specifico caso entro i limiti minimo e massimo previsti dal regolamento è proposta da apposita commissione tecnica istituita in ogni ATC e CAC, di cui fa obbligatoriamente parte il tecnico faunistico dell'ATC/CAC ove presente. I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo sono ricorribili avanti alla Regione entro trenta giorni dalla notificazione all'interessato. Sino all'approvazione dei regolamenti regionali restano vigenti i regolamenti provinciali come approvati dai rispettivi consigli provinciali.';
f) al comma 2 dell'articolo 32 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nella caccia di selezione agli ungulati poligastrici i comitati di gestione degli ATC possono stabilire un contributo integrativo negli stessi limiti previsti per i CAC. Per le attività di gestione e funzionamento dei centri di sosta e dei centri lavorazione selvaggina, nonché per le attività di recupero degli ungulati feriti attraverso la chiamata di soggetti abilitati i comitati di gestione possono stabilire, in capo al cacciatore di ungulati, un contributo integrativo ulteriore rispetto a quanto previsto dal comma 2 che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1.', e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Negli stessi limiti di cui al comma 2 gli ATC e i CAC stabiliscono i contributi di partecipazione economica che possono essere richiesti a cacciatori non iscritti all'ATC o CAC in cui accedano al prelievo selettivo degli ungulati poligastrici in qualità di ospiti.';
g) dopo il comma 6 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
'6 bis. Gli ATC e i CAC, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), sono tenuti ad accogliere le domande di ammissione dei cacciatori legati da rapporto di parentela in linea retta con un cacciatore che sia già socio del medesimo Ambito o Comprensorio, con ammissione alla medesima forma e specializzazione di caccia, fermo restando il possesso delle abilitazioni previste e i regolamenti interni relativi all'accesso a determinate specializzazioni, nonché quanto previsto dall'articolo 28, comma 7 bis.';
h) dopo l'articolo 35è inserito il seguente:
'Art. 35 bis
(Contrasto alla peste suina africana)
1. Considerata la straordinaria situazione epidemiologica legata al virus peste suina africana è consentito, fino alla persistenza delle condizioni di emergenza sanitaria, l'esercizio della caccia al cinghiale anche a coloro che esercitano la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 35.';
i) la lettera a) del comma 11 dell'articolo 40 è sostituita dalla seguente:
'a) camoscio e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;';
j) dopo la lettera c) del comma 11 dell'articolo 40 sono aggiunte le seguenti:

'c bis) cervo: dal 1 agosto al 31 gennaio;
c ter) daino: dal 1 settembre al 15 marzo.'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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