Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 11
(Modifica all’articolo 7 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori di realizzazione o di ristrutturazione degli edifici in cui insediare la grande struttura di vendita autorizzata o dopo l'avvio dei lavori relativi alle opere infrastrutturali o agli interventi ambientali, di demolizione o di bonifica, preliminari e strettamente connessi all'inizio dell'attività, il comune può prorogare il termine di cui al comma 1 esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla loro conclusione e all'inizio dell'attività.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia