Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 11
1. All'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori di realizzazione o di ristrutturazione degli edifici in cui insediare la grande struttura di vendita autorizzata o dopo l'avvio dei lavori relativi alle opere infrastrutturali o agli interventi ambientali, di demolizione o di bonifica, preliminari e strettamente connessi all'inizio dell'attività, il comune può prorogare il termine di cui al comma 1 esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla loro conclusione e all'inizio dell'attività.'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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