Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 12
(Modifiche all’articolo 67 della l.r. 6/2010, agli articoli 2 e 4 della l.r. 8/2009 e all’articolo 4 bis della l.r. 3/2012)
1. Il presente articolo reca disposizioni relative alla disciplina dei requisiti richiesti al fine di attestare il livello di conoscenza della lingua italiana per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dell'attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato e dell'attività svolta in centri massaggi di esclusivo benessere.
2. All'articolo 67 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 bis è sostituita dalla seguente:
'a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);';
b) alla lettera b) del comma 2 bis le parole 'relativo al settore merceologico alimentare o per' sono sostituite dalle seguenti: ', la preparazione o' e le parole 'dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle regioni';
c) al comma 2 quater le parole 'è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano' sono sostituite dalle seguenti: 'è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA';
d) dopo il comma 2 quinquies è aggiunto il seguente:
'2 sexies. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', si applicano alle istanze di autorizzazione e alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.'.
3. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al terzo periodo del comma 4 bis dell'articolo 2 le parole 'è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso' sono sostituite dalle seguenti: 'è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività';
b) dopo il comma 4 bis dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'4 ter. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', si applicano alle comunicazioni presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.';
c) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole 'Chiunque ometta la comunicazione prevista all'articolo 2, comma 4,' sono inserite le seguenti: 'o non dimostri il possesso di almeno uno dei documenti di cui all'articolo 2, comma 4 bis, entro i termini ivi previsti'.
4. All'articolo 4 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda' e 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere')(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
'a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);';
b) al comma 4 le parole 'è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano' sono sostituite dalle seguenti: 'è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA';
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
'4 bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', si applicano alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.'.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2012, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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