Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 15
(Modifiche agli articoli 37, 38, 39, 40 e 42 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 37 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024', sono definiti, nel rispetto della normativa statale vigente, i requisiti minimi degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e i servizi erogati in tali alloggi, fermi restando i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.';
b) alla rubrica dell'articolo 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e per le locazioni per finalità turistiche';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 38 è inserito il seguente:
'1 bis. Fermo restando l'obbligo per le locazioni turistiche gestite in forma imprenditoriale di presentare la SCIA, di cui all'articolo 13 ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale sono soggette alla preventiva presentazione della comunicazione di inizio attività (CIA) al comune nel cui territorio si svolge l'attività.';
d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 38 le parole 'La SCIA è presentata' sono sostituite dalle seguenti: 'La SCIA e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono presentate' e la parola 'corredata' è sostituita dalla seguente: 'corredate';
e) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 38 le parole 'Copia della SCIA' sono sostituite dalle seguenti: 'Copia della SCIA e delle comunicazioni';
f) al comma 3 dell'articolo 38 le parole 'comunicazioni di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'comunicazioni di inizio attività di cui ai commi 1 e 1 bis';
g) al comma 8 dell'articolo 38 le parole 'compresi gli alloggi o le porzioni di alloggio dati in locazione' sono sostituite dalle seguenti: 'nonché gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione' e le parole 'ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),' sono soppresse;
h) il comma 8 bis dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge, nonché agli alloggi o alle porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche viene assegnato apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina le modalità di assegnazione del CIR con propria deliberazione.';
j) dopo il comma 8 ter dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
'8 quater. Le strutture disciplinate dalla presente legge e le locazioni turistiche devono adempiere alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis del presente articolo prima di accedere alla banca dati nazionale delle strutture ricettive per l'acquisizione del CIN di cui all'articolo 13 ter del d.l. 145/2023 convertito dalla legge 191/2023.
8 quinquies. La disposizione di cui al comma 8 bis si applica anche alle strutture agrituristiche che offrono ospitalità di cui al Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).';
8 quinquies. La disposizione di cui al comma 8 bis si applica anche alle strutture agrituristiche che offrono ospitalità di cui al Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).';
k) dopo il comma 1 dell'articolo 39 è inserito il seguente:
'1 bis. Incorre nella medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 chi svolge attività di locazione per finalità turistica in forma non imprenditoriale senza aver presentato la CIA di cui all'articolo 38, comma 1 bis.';
n) al comma 6 dell'articolo 39 le parole 'e le somme introitate relativamente ai commi sopra richiamati sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione' sono soppresse;
o) al comma 5 dell'articolo 40 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'È soggetto alla medesima sanzione pecuniaria di cui al precedente periodo chi nell'esercizio della locazione per finalità turistiche:
a) utilizza una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 o 4, o una delle denominazioni aggiuntive assunte dalle strutture alberghiere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, sulla base dei criteri di riconoscimento individuati dal regolamento regionale di cui all'articolo 37;
b) dà in locazione alloggi o porzioni di alloggi privi dei requisiti minimi definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 37, comma 3 bis, o senza fornire i servizi previsti dal medesimo regolamento.';
a) utilizza una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 o 4, o una delle denominazioni aggiuntive assunte dalle strutture alberghiere, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 5, sulla base dei criteri di riconoscimento individuati dal regolamento regionale di cui all'articolo 37;
b) dà in locazione alloggi o porzioni di alloggi privi dei requisiti minimi definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 37, comma 3 bis, o senza fornire i servizi previsti dal medesimo regolamento.';
s) dopo il comma 11 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti:
'11 bis. Sono aree di servizio per camper quelle riservate esclusivamente all'accesso ai servizi di alimentazione elettrica e scarico delle acque reflue per autocaravan (camper) e caravan omologati ai sensi delle disposizioni vigenti.
11 ter. Le aree di cui al comma 11 bis sono autorizzate dai comuni secondo le normative vigenti, la Regione può disciplinare le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11 quater. Nelle aree di cui al comma 11 bis la permanenza è consentita per il periodo di scarico delle acque reflue, di carico dell'acqua potabile e dell'eventuale ricarica elettrica e per un massimo di quattro ore.'.
11 ter. Le aree di cui al comma 11 bis sono autorizzate dai comuni secondo le normative vigenti, la Regione può disciplinare le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11 quater. Nelle aree di cui al comma 11 bis la permanenza è consentita per il periodo di scarico delle acque reflue, di carico dell'acqua potabile e dell'eventuale ricarica elettrica e per un massimo di quattro ore.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia