Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 16
1. All'articolo 15 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(18)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
'6 bis. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 6, lettera e), le comunità montane si avvalgono dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza (AREU) per quanto attiene all'organizzazione del servizio di soccorso.'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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