Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 18
(Modifiche agli articoli 106, 106 bis, 107, 108, 110, 112 e 113 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 106 dopo le parole 'i cani' sono inserite le seguenti: 'e i gatti';
b) ai commi 3 e 4 dell'articolo 106 bis dopo le parole 'dei cani' sono inserite le seguenti: 'e dei gatti'; all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 106 bis dopo le parole 'il cane' sono inserite le seguenti: 'o il gatto';
c) alla lettera f) del comma 6 dell'articolo 107 dopo le parole 'di cani' sono inserite le seguenti: 'e gatti' e dopo le parole 'sui cani' sono inserite le seguenti: 'e sui gatti';
d) alla lettera a) del comma 12 dell'articolo 107 le parole 'e di canile rifugio' sono sostituite dalle seguenti 'e di rifugio';
e) alla rubrica dell'articolo 108 dopo la parola 'cani' sono inserite le seguenti: 'e gatti';
f) al comma 1 dell'articolo 108 dopo le parole 'di un cane' sono inserite le seguenti: 'o di un gatto' e le parole 'nell'anagrafe canina' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anagrafe degli animali d'affezione';
g) al comma 2 dell'articolo 108 dopo le parole 'un cane' sono inserite le seguenti: 'o un gatto' e le parole 'nell'anagrafe canina' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anagrafe degli animali d'affezione';
h) al comma 3 dell'articolo 108 dopo le parole 'del cane' sono inserite le seguenti: 'o del gatto';
i) al comma 4 dell'articolo 108 dopo le parole 'ai cani' sono inserite le seguenti: 'e ai gatti';
j) al comma 6 dell'articolo 108 le parole 'di accalappiamento' sono sostituite dalle seguenti: 'di cattura' e dopo le parole 'ai cani' sono inserite le seguenti: 'e ai gatti';
k) il comma 2 dell'articolo 110 è sostituito dal seguente:
'2. La Consulta collabora alla redazione del piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 107. Collabora altresì con i servizi veterinari nell'ambito degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.';
l) al comma 2 dell'articolo 112 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e per l'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 113, comma 1 bis.';
m) dopo il comma 1 dell'articolo 113 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Al fine di tutelarne la salute e il benessere, i proprietari degli animali impiegati negli interventi di cui al comma 1 assicurano il rispetto di quanto indicato al punto 8 delle linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA), oggetto dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 2015, come recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 5059/2016.'.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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