Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 19
(Modifiche agli articoli 20, 25 e 26 della l.r. 20/2021)
1. Alla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 20 le parole 'si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 25, comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'si applicano, a seconda dei casi, le sanzioni amministrative previste all'articolo 25';
b) il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dai seguenti:
'1. In caso di ricerca o di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuate senza alcuna autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.
1 bis. In caso di coltivazione di sostanze minerali di cava, da parte di titolari di autorizzazione o concessione all'escavazione, in una porzione di area diversa e non confinante rispetto all'area estrattiva oggetto di autorizzazione o concessione è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.
1 ter. In caso di coltivazione effettuata in difformità rispetto alle geometrie e alle delimitazioni del prisma di scavo autorizzato o concesso per un volume superiore allo 0,5 per cento di quello autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra trenta e sessanta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 20.000,00.';
c) il comma 2 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'2. In caso di coltivazione effettuata in difformità rispetto alle geometrie e alle delimitazioni del prisma di scavo autorizzato o concesso per un volume pari o inferiore allo 0,5 per cento del volume autorizzato o concesso, è irrogata una sanzione amministrativa di entità variabile tra quindici e trenta volte l'importo di cui all'articolo 18, comma 2, determinata in proporzione al volume di materiale estratto in difformità rispetto a quanto autorizzato o concesso e comunque per un importo non inferiore a euro 10.000,00. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 9, stabilisce le tolleranze sulle misure ai fini dell'accertamento dell'estrazione in difformità.';
d) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 25 le parole 'In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi del comma 2,' sono sostituite dalle seguenti: 'In caso di inosservanza di obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, diversi da quelli sanzionabili ai sensi dei commi 1 bis, 1 ter e 2,';
e) dopo il comma 3 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
'3 bis. In caso di attività e interventi di cui all'articolo 20, comma 6, lettere b), c) ed e), posti in essere:
a) in assenza della necessaria autorizzazione, è irrogata la sanzione amministrativa di cui al comma 1 del presente articolo;
b) in difformità da quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter e 2 del presente articolo.';
f) dopo il comma 6 dell'articolo 25 è inserito il seguente:
'6 bis. In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui all'articolo 18 per l'estrazione di materiali litoidi di risulta destinati alla commercializzazione o utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per quantitativi superiori a quelli indicati dallo stesso articolo 2, comma 3, lettera a), si applica la sanzione prevista dal primo periodo del comma 3 del presente articolo.';
g) dopo il comma 9 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:
'9 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 3 bis, lettera b), laddove rinvia al comma 2, 4 e 6 bis, sono applicabili dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9.';
h) al comma 1 dell'articolo 26 le parole 'ai sensi dell'articolo 25, commi da 1 a 3' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 25, commi da 1 a 3 bis e comma 6 bis'.
NOTE:
21. Si rinvia alla l.r. 8 novembre 2021, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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