Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 21
1. All'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 1 le parole 'conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell'edilizia) e ai principi' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto delle previsioni derivanti dalla normativa europea in materia di efficienza energetica nell'edilizia e dei principi';
b) alla lettera a) del comma 1 le parole 'limitare il consumo energetico e' sono sostituite dalle seguenti: 'limitare il consumo energetico, le emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti per l'atmosfera';
c) alla lettera c) del comma 1 le parole 'estendere l'obbligo di installare, entro il 30 giugno 2017,' sono sostituite dalle seguenti: 'disciplinare l'obbligo di installare' e le parole ', come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE' sono soppresse;
d) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'e) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici automatizzati, nonché di materiali e sistemi costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici e la loro decarbonizzazione, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento, diversificando l'intensità del sostegno in relazione alla quantità di gas a effetto serra emessi;';
e) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:
'e bis) fornire indirizzi per la climatizzazione degli edifici, in base alle caratteristiche territoriali, finalizzati a ottimizzare l'efficienza energetica e a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti.'.
NOTE:
23. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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