Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 23
(Introduzione dell’articolo 16 bis nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(25)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
'Art. 16 bis
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), le province e la Città metropolitana di Milano utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dall'atto di pianificazione in materia di rifiuti, di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 19 della presente legge.
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento riferito all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione:
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 mediante:
5. La Regione garantisce, altresì, il coordinamento e il supporto tecnico-amministrativo alle province e alla Città metropolitana di Milano attraverso:
6. In caso di accertate, procrastinate e gravi inadempienze delle province e della Città metropolitana di Milano nell'esercizio delle funzioni conferite, di cui al comma 1, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, secondo la disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).'.
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), le province e la Città metropolitana di Milano utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere da b) a b quater), la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dall'atto di pianificazione in materia di rifiuti, di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 19 della presente legge.
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento riferito all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione:
a) adotta direttive procedurali e tecniche secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, lettera e);
b) fornisce indicazioni e prescrizioni nell'atto di pianificazione in materia di rifiuti, di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 19 della presente legge.
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 mediante:
a) la verifica periodica della completezza e della tempestività dell'inserimento dei dati e delle informazioni sulla procedura inseriti dalle province e dalla Città metropolitana di Milano nei sistemi informativi di cui al comma 1;
b) il monitoraggio periodico delle fasi tecnico-amministrative, avvalendosi dei sistemi informativi di cui al comma 1.
5. La Regione garantisce, altresì, il coordinamento e il supporto tecnico-amministrativo alle province e alla Città metropolitana di Milano attraverso:
a) un tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle funzioni e attività conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di recupero e smaltimento di rifiuti;
b) l'attività specifica di formazione e di scambio di esperienze e buone pratiche indirizzata agli enti locali di cui alla lettera a);
c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all'articolo 17.1, tramite i quali monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti autorizzatori di cui al comma 1.
6. In caso di accertate, procrastinate e gravi inadempienze delle province e della Città metropolitana di Milano nell'esercizio delle funzioni conferite, di cui al comma 1, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, secondo la disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia