Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 25
(Modifiche agli articoli 6 e 23 della l.r. 27/2021)
1. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)(27) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole 'ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita ai sensi dell'articolo 23' sono sostituite dalle seguenti: 'ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita oppure da questi indicata ai sensi dell'articolo 23';
b) il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'6. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1 e il Comitato regionale di cui al comma 3 possono costituire una associazione, anche in forma riconosciuta, o, in alternativa, possono indicare un'associazione esistente, quale riferimento per lo svolgimento, rispettivamente, dei compiti previsti dal comma 1 e delle competenze previste dal comma 5, lettera d), per conto dei medesimi Comitati. L'eventuale indicazione, in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, di un'associazione esistente è consentita solo per associazioni che svolgono, in via esclusiva, i compiti e le competenze richiamati al primo periodo del presente comma per conto dei Comitati di cui ai commi 1 e 3. L'esclusività di cui al precedente periodo si applica anche alle associazioni costituite dai Comitati. I compiti di cui al primo periodo del presente comma sono svolti in collaborazione agli enti di area vasta in ragione delle relative competenze ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c).'.
2. Sono fatti salvi gli eventuali convenzionamenti in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge riferiti allo svolgimento dei compiti e delle competenze di cui al comma 1, lettera b).
3. A seguito delle modifiche agli articoli 6, comma 5, e 23, comma 6, della l.r. 27/2021, di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni normative oggetto di modifica. Nelle more dell'adeguamento del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n. 10 (Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 22, commi 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)) alle modifiche legislative di cui al primo periodo, il riferimento ai Comitati di coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, qualora costituiti in associazione, previsto all'articolo 2, comma 2, lettera e), dello stesso regolamento, deve intendersi esteso, a fini applicativi, anche alle associazioni esistenti, ove indicate quale riferimento per lo svolgimento dei compiti e delle competenze rispettivamente svolte per conto dei medesimi Comitati ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della l.r. 27/2021.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia