Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 30
(Modifica all’articolo 51 della l.r. 12/2005)
1. All'articolo 51 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(32)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 bis dell'articolo 51 è aggiunto il seguente:
'5 ter. Negli ambiti del tessuto urbano consolidato e nelle aree agricole, rispettivamente definiti e individuate ai sensi dell'articolo 10, è ammesso l'insediamento di strutture destinate al ricovero di animali di affezione, nel rispetto dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e del regolamento regionale 13 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), ferma restando la possibilità, per i comuni, di individuare, fatto salvo quanto previsto al successivo periodo, gli ambiti territoriali e le aree esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma, e di fissare criteri per il corretto inserimento nel contesto urbano. Nelle aree destinate all'agricoltura, di cui al comma 1 dell'articolo 59, non è ammesso l'insediamento di strutture destinate al ricovero di animali di affezione rientranti nelle tipologie di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2/2017.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia