Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 33
1. All'articolo 2 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)(35)è apportata la seguente modifica:
a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'f) impianto di modesta entità: impianto di illuminazione esterna come definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, in ragione dell'evoluzione tecnologica anche in termini di rilevanza del relativo flusso;'.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 31/2015, continua ad applicarsi la definizione di impianto di modesta entità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della stessa l.r. 31/2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
35. Si rinvia alla l.r. 5 ottobre 2015, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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