Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 35
(Inserimento dell’articolo 3.1 nella l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(37)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
'Art. 3.1
(Partenariato pubblico-privato per interventi volti a perseguire le finalità della legge)
1. Gli enti gestori dei parchi regionali possono acquisire finanziamenti privati, nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici, e, in particolare, della disciplina sul partenariato pubblico-privato, per l'attuazione di attività e per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e alle finalità istitutive degli stessi parchi.'.
(Partenariato pubblico-privato per interventi volti a perseguire le finalità della legge)
1. Gli enti gestori dei parchi regionali possono acquisire finanziamenti privati, nel rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici, e, in particolare, della disciplina sul partenariato pubblico-privato, per l'attuazione di attività e per la realizzazione di progetti volti al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e alle finalità istitutive degli stessi parchi.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia