Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 38
(Modifiche agli articoli 164 e 164 bis della l.r. 16/2007 e all’articolo 2 della l.r. 29/2022)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(40) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 164 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 22 ter della l.r. 86/1983, partecipa ai lavori della comunità del parco, con diritto di parola, anche un rappresentante nominato dai distretti agricoli aderenti all'Accordo quadro di sviluppo territoriale Milano Metropoli Rurale.';
b) l'articolo 164 bis è sostituito dal seguente:
'Art. 164 bis
(Sede legale e quota di contribuzione e partecipazione)
1. La sede legale del 'Parco agricolo Sud-Milano' è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello Statuto; l'ente parco può altresì istituire una o più sedi operative all'interno del territorio dello stesso.
2. La quota di contribuzione obbligatoria per i comuni di cui all'articolo 158 è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l'importo per abitante è stabilito nello Statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota di contribuzione obbligatoria è stabilito nello Statuto. La quota di partecipazione dei comuni, ai fini della validità delle decisioni assunte nella comunità del parco, è determinata in rapporto all'estensione del territorio incluso nel parco e alla quota di contribuzione obbligatoria di cui al presente comma, mentre per la Città metropolitana di Milano è rapportata alla sola contribuzione obbligatoria; le quote di partecipazione sono stabilite nello Statuto.'.
(Sede legale e quota di contribuzione e partecipazione)
1. La sede legale del 'Parco agricolo Sud-Milano' è ubicata nel territorio del comune di Milano, in un immobile nella disponibilità della Regione indicato nello Statuto; l'ente parco può altresì istituire una o più sedi operative all'interno del territorio dello stesso.
2. La quota di contribuzione obbligatoria per i comuni di cui all'articolo 158 è commisurata al numero degli abitanti residenti negli stessi comuni, da aggiornarsi con le rilevazioni ISTAT; l'importo per abitante è stabilito nello Statuto. Per il comune di Milano e per la Città metropolitana di Milano l'importo della quota di contribuzione obbligatoria è stabilito nello Statuto. La quota di partecipazione dei comuni, ai fini della validità delle decisioni assunte nella comunità del parco, è determinata in rapporto all'estensione del territorio incluso nel parco e alla quota di contribuzione obbligatoria di cui al presente comma, mentre per la Città metropolitana di Milano è rapportata alla sola contribuzione obbligatoria; le quote di partecipazione sono stabilite nello Statuto.'.
2. All'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 29 (Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 'Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi', recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano)(41)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Al fine di garantire la piena operatività del nuovo ente gestore nell'avvio dell'esercizio delle relative funzioni e attività, la Città metropolitana di Milano continua ad assicurare il necessario supporto tecnico-amministrativo e organizzativo, fino al trentesimo giorno successivo all'insediamento degli organi del predetto nuovo ente.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia