Legge Regionale 6 dicembre 2024 , n. 20

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20

Art. 39
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/2024. Modifiche agli articoli 23 e 48 della l.r. 26/1993. Modifica all’articolo 2 della l.r. 20/2022)
1. Alla legge regionale 5 luglio 2024, n. 10 (Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera)(42)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell'articolo 7 è abrogato.
2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(43) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 bis dell'articolo 23, come inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale), dopo le parole 'In aggiunta a quanto previsto dal comma 5' sono inserite le seguenti: 'e fermi restando i limiti di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, della legge 157/1992';
b) al comma 6 ter dell'articolo 48, come inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 11/2024, le parole 'di cui al presente comma' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 6 bis'.
3. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia)(44), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale), è apportata la seguente modifica:
a) le parole da 'e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) alle emissioni in atmosfera' a 'territorialmente competente' sono sostituite dalle seguenti: 'e delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa statale di riferimento nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti'.
NOTE:
42. Si rinvia alla l.r. 5 luglio 2024, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
43. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
44. Si rinvia alla l.r. 21 ottobre 2022, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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