Legge Regionale
6 dicembre 2024
, n. 20
Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-06;20
Art. 39
(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifica all’articolo 7 della l.r. 10/2024. Modifiche agli articoli 23 e 48 della l.r. 26/1993. Modifica all’articolo 2 della l.r. 20/2022)
1. Alla legge regionale 5 luglio 2024, n. 10 (Promozione e valorizzazione dei percorsi formativi per le attività del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico di centrale operativa della rete di emergenza urgenza preospedaliera)(42)è apportata la seguente modifica:
2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(43) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 bis dell'articolo 23, come inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale), dopo le parole 'In aggiunta a quanto previsto dal comma 5' sono inserite le seguenti: 'e fermi restando i limiti di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, della legge 157/1992';
b) al comma 6 ter dell'articolo 48, come inserito dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 11/2024, le parole 'di cui al presente comma' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 6 bis'.
3. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20 (Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di incenerimento per animali da compagnia)(44), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge regionale 23 luglio 2024, n. 11 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale), è apportata la seguente modifica:
a) le parole da 'e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) alle emissioni in atmosfera' a 'territorialmente competente' sono sostituite dalle seguenti: 'e delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa statale di riferimento nonché previa acquisizione del parere favorevole dei dipartimenti veterinari delle ATS territorialmente competenti'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia