Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 21

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21

Art. 1
(Introduzione dell’articolo 12 bis nella l.r. 26/2014)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
'Art. 12 bis
(Riconoscimento delle scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo storiche)
1. È istituito un riconoscimento consistente nell'assegnazione di una targa per le scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo che operano da almeno quarant'anni al fine di valorizzarne la professionalità.
2. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità di assegnazione.'.
2. Alle spese derivanti dall'introduzione dell'articolo 12 bis nella l.r. 26/2014 di cui al comma 1 del presente articolo, previste in euro 1.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede con le risorse allocate alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2025-2027, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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