Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 21

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21

Art. 2
(Modifiche agli articoli 8 bis e 9 della l.r. 17/2003)
1. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 bis è sostituito dai seguenti: 'La competenza a irrogare le sanzioni e a introitarne le somme spetta ai comuni. Gli introiti di cui al secondo periodo sono destinati alla copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio, ad azioni di promozione presso i cittadini delle opportunità di rimozione di manufatti contenenti amianto, all'incentivazione della rimozione di manufatti contenenti amianto e all'attività di rimozione, da parte del comune, di manufatti contenenti amianto o di rifiuti abbandonati contenenti amianto.';
b) al comma 2 dell'articolo 8 bis le parole ', nonché individua una quota parte dell'introito derivante delle predette sanzioni da destinarsi ai comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale' sono soppresse;
c) il comma 2 bis dell'articolo 9 è abrogato.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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