Legge Regionale
30 dicembre 2024
, n. 21
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025
(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21
Art. 5
(Introduzione dell’articolo 16 ter nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 16 bis è inserito il seguente:
'Art. 16 ter
(Trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Milano di quota parte delle somme relative agli oneri istruttori dovuti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
1. La Regione trasferisce alle province e alla Città metropolitana di Milano un importo pari al 20 per cento delle somme introitate, nell'annualità precedente, a titolo di oneri istruttori relativi alle attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i bis).
2. Le risorse trasferite ai sensi del comma 1 sono utilizzate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 16 e delle funzioni di controllo relative alle attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025', la Giunta regionale stabilisce le priorità di utilizzo delle somme, di cui al comma 1, trasferite agli enti locali di cui al comma 2, nonché le modalità di riparto di tali somme in base al numero di impianti di trattamento rifiuti autorizzati e iscritti nella provincia o nella Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, come risultante dal Catasto georeferenziato rifiuti, e in base al livello di compilazione degli applicativi e dei database regionali in materia di rifiuti.'.
(Trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Milano di quota parte delle somme relative agli oneri istruttori dovuti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
1. La Regione trasferisce alle province e alla Città metropolitana di Milano un importo pari al 20 per cento delle somme introitate, nell'annualità precedente, a titolo di oneri istruttori relativi alle attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i bis).
2. Le risorse trasferite ai sensi del comma 1 sono utilizzate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 16 e delle funzioni di controllo relative alle attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025', la Giunta regionale stabilisce le priorità di utilizzo delle somme, di cui al comma 1, trasferite agli enti locali di cui al comma 2, nonché le modalità di riparto di tali somme in base al numero di impianti di trattamento rifiuti autorizzati e iscritti nella provincia o nella Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, come risultante dal Catasto georeferenziato rifiuti, e in base al livello di compilazione degli applicativi e dei database regionali in materia di rifiuti.'.
2. In attuazione dell'articolo 16 ter della l.r. 26/2003, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 le somme relative agli oneri istruttori dovuti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, introitate nell'anno precedente, al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' sono destinate per il 20 per cento alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 3 'Rifiuti' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia