Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 1
1. All'articolo 19 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(1)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il comune interessato, prima di esercitare l'iniziativa di cui al primo periodo, può indire un referendum consultivo o attivare altre forme di consultazione della popolazione, secondo modalità definite nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 267/2000.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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