Legge Regionale
30 maggio 2025
, n. 7
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7
Art. 4
(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 31/2008)
1. All'articolo 43 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 bis le parole 'la riserva del 20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'la riserva del 50 per cento';
b) dopo il comma 7 bis 1 dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:
'7 ter. Nel caso di opere sottoposte alla disciplina della valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del d.lgs. 152/2006, che comportino trasformazione del bosco su superfici pari o superiori a dieci ettari, il progetto di intervento compensativo è approvato previo parere dell'ufficio regionale competente in materia di foreste. Le somme di cui al comma 7 riscosse sono utilizzate, a favore dei territori delle province interessate dall'opera, per interventi organici di ricostituzione dei boschi, di miglioramento della connettività forestale della rete ecologica regionale e provinciale e di riequilibrio idrogeologico, anche in aree con insufficiente coefficiente di boscosità, nonché per gli interventi previsti ai commi 3, 7 bis e 7 bis 1. A completamento degli interventi, in quota non prevalente, sono ammissibili interventi attuativi della rete verde regionale.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia