Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 7
(Modifiche agli articoli 6, 38, 39, 49, 50, 52, 53, 55, 65 e al Titolo IV e abrogazione degli articoli 51 e 54 della l.r. 27/2015)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole 'professioni turistiche' sono inserite le seguenti: ', ad eccezione della professione di guida turistica,';
b) al comma 1 bis dell'articolo 38 dopo le parole 'tutte le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale' sono inserite le seguenti: 'e le locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,';
c) al comma 8 quinquies dell'articolo 38 dopo le parole 'La disposizione di cui al comma 8 bis si applica anche' sono inserite le seguenti: 'alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del d.l. 50/2017 convertito dalla legge 96/2017 e';
d) al comma 1 bis dell'articolo 39 dopo le parole 'chi svolge attività di locazione per finalità turistica in forma non imprenditoriale' sono inserite le seguenti: 'e di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 50/2017 convertito dalla legge 96/2017';
e) alla rubrica del Titolo IV le parole 'Guida turistica e' sono soppresse;
f) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: 'Caratteristiche dell'attività';
g) al comma 1 dell'articolo 49 le parole 'per le professioni di guida turistica e' sono sostituite dalle seguenti: 'per la professione';
h) il comma 2 dell'articolo 49 è abrogato;
i) la rubrica dell'articolo 50 è sostituita dalla seguente: 'Accesso all'attività';
j) al comma 1 dell'articolo 50 le parole 'di guida turistica e' sono soppresse e le parole ', relativo a ciascuna professione,' sono soppresse;
k) al comma 3 dell'articolo 50 le parole 'per ciascuna professione' sono soppresse;
l) al comma 5 dell'articolo 50 le parole 'La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono' sono sostituite dalle seguenti: 'L'accompagnatore turistico già abilitato può';
m) l'articolo 51 è abrogato;
n) al comma 1 dell'articolo 52 le parole 'delle professioni di guida turistica e' sono sostituite dalle seguenti: 'della professione';
o) al comma 2 dell'articolo 52 le parole 'le guide turistiche e' sono soppresse e le parole 'pubblicati sul portale regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'pubblicati sui rispettivi siti istituzionali';
p) al comma 1 dell'articolo 53 le parole 'L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte' sono sostituite dalle seguenti: 'L'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico è svolta';
q) l'articolo 54 è abrogato;
r) al comma 1 dell'articolo 55 le parole 'delle guide turistiche e' sono soppresse;
s) al comma 2 dell'articolo 55 le parole 'di guida turistica e' sono soppresse;
t) al comma 3 dell'articolo 65 le parole 'l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'l'impresa esercente ne dà comunicazione al comune competente per territorio'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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