Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 8
(Modifiche agli articoli 2, 7, 10 e 17 della l.r. 19/2007)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
'7 bis. La Regione riconosce il valore strategico della formazione a tutti i livelli specificatamente negli ambiti della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la transizione verde e quella digitale.';
b) al comma 1 bis dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'con particolare riguardo ai settori in cui si riscontra il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze.';
c) al comma 1 ter dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze, quali forme di partenariato pubblico-privato volte a favorire una maggiore interconnessione tra filiera formativa e filiera produttiva.';
d) dopo il comma 1 ter dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'1 quater. La programmazione dell'offerta formativa è supportata da metodologie e strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro.';
e) il comma 1 dell'articolo 10è sostituito dal seguente:
'1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale ed europeo con riferimento in particolare all'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ai Repertori già riconosciuti in ambito europeo, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), nonché al vigente Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF.';
f) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'e bis) attestazione formale, rilasciata da soggetti accreditati nel rispetto delle raccomandazioni dell'Unione europea in materia di microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità, che certifica a livello europeo il conseguimento di specifici risultati di apprendimento, comprensivi di conoscenze, abilità e comportamenti, acquisiti attraverso percorsi formativi brevi, modulari e strutturati, coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro.';
g) al comma 3 dell'articolo 17 dopo le parole 'La Regione promuove' sono inserite le seguenti: ', anche attraverso il coinvolgimento del settore privato,'.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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