Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 9
1. All'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 10 le parole da 'Fermo restando quanto previsto' a 'figura rimasta vacante' sono sostituite dalle seguenti: 'In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3 bis, comma 2, e dall'articolo 3, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 502/1992, entro il termine di sessanta giorni in caso di vacanza dell'ufficio o decorso il termine di sei mesi in caso di assenza o impedimento del direttore generale la Giunta regionale procede alla nomina di un nuovo direttore. Negli archi temporali di cui al primo periodo le funzioni del direttore generale sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano. Qualora sussista una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina secondo il procedimento ordinario, la Giunta regionale conferisce l'incarico ad un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi. Il commissario, in relazione alle esigenze di carattere straordinario che ne determinano la nomina, è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 171/2016.'.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi