Legge Regionale
30 maggio 2025
, n. 7
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7
Art. 10
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 33/2009 e norma transitoria)
1. All'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole 'l'accreditamento da parte della Regione si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della stessa Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'l'accreditamento è disposto con decreto dirigenziale della direzione regionale competente e si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della medesima direzione';
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia