Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 10
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 33/2009 e norma transitoria)
1. All'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 le parole 'l'accreditamento da parte della Regione si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della stessa Regione' sono sostituite dalle seguenti: 'l'accreditamento è disposto con decreto dirigenziale della direzione regionale competente e si perfeziona all'atto dell'iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate da parte della medesima direzione';
b) al secondo periodo del comma 10 le parole 'è trasmesso alla direzione regionale competente' sono sostituite dalle seguenti: 'è adottato dalla direzione regionale competente';
c) al primo periodo del comma 11 le parole 'dal direttore generale dell'ATS' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla direzione regionale competente'.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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