Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 13
1. All'articolo 19 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso)(13)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di consentire agli enti del Terzo Settore, qualora presenti sul territorio e iscritti ai RUNTS nonché con comprovata esperienza nell'accompagnamento e nella tutela dei minori, di operare, in raccordo con i servizi sociali di riferimento, all'interno delle strutture sanitarie a favore dei bambini non riconosciuti alla nascita e lasciati in ospedale, dei bambini abbandonati in ospedale, nonché dei minori allontanati dalla famiglia di origine per intervento dell'Autorità giudiziaria. Le direzioni sanitarie garantiscono l'accesso alle strutture affinché anche nei luoghi di cura sanitaria sia assicurata la presenza di chi accoglie, ascolta e accompagna i più piccoli in stato di solitudine e fragilità.'.
NOTE:
13. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi