Legge Regionale
30 maggio 2025
, n. 7
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7
Art. 14
(Modifiche agli articoli 6, 22, 23 e 31 della l.r. 16/2016 e norma transitoria)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 6 le parole 'di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno' sono sostituite dalle seguenti: 'almeno una volta all'anno, preferibilmente nel primo semestre';
b) dopo il comma 3 ter dell'articolo 6 è inserito il seguente:
'3 quater. Nel caso di mancata emanazione nel corso dell'anno di avviso pubblico ai sensi dei commi 3 e 3 ter o nel caso in cui non sia stato riscontrato il relativo fabbisogno abitativo, le ALER, sulla base della ricognizione nel relativo territorio comunale del proprio patrimonio disponibile e non utilizzato destinato a servizi abitativi pubblici, predispongono appropriati programmi di valorizzazione secondo le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 28.';
c) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 le parole 'nel territorio italiano o all'estero' sono sostituite dalle seguenti: 'nel comune in cui è presentata la domanda o entro la distanza di 40 chilometri dal comune in cui è presentata la domanda. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve';
d) al comma 5 dell'articolo 23 dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: 'Nell'effettuare gli abbinamenti, gli enti gestori tengono conto, ove possibile, delle esigenze di accessibilità evidenziate dai nuclei familiari con la presenza di componenti con disabilità, che hanno la possibilità di indicare tali esigenze anche in fase di presentazione della domanda.';
e) alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 23 le parole 'nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore a 70 chilometri;' sono sostituite dalle seguenti: 'nello stesso comune di residenza o entro la distanza di 40 chilometri dal comune di residenza. Ai fini del calcolo della distanza si adottano le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia considerando il percorso più breve;';
f) al quarto periodo del comma 13 dell'articolo 23 la parola 'anche' e le parole 'economico-patrimoniali' sono soppresse;
g) dopo il comma 4 bis dell'articolo 31 è aggiunto il seguente:
'4 ter. Gli alloggi di cui al presente articolo concorrono al soddisfacimento del fabbisogno abitativo del servizio abitativo pubblico qualora siano destinati agli appartenenti alle forze di polizia, alla polizia locale, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate che prestano servizio in Lombardia, in applicazione di specifici accordi con i ministeri di riferimento o con i comandi territoriali. In tal caso, tali alloggi non sono computati ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 2 bis.'.
2. I requisiti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 16/2016, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano agli avvisi pubblicati successivamente all'adeguamento della piattaforma informatica regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 6 della medesima legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia