Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 18
(Modifiche agli articoli 8, 10 bis e 58 bis della l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 5 ter, della l.r. 31/2014 come introdotto dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025)';
b) al secondo periodo del comma 9 bis dell'articolo 10 bis le parole 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori ventisette mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'Il termine di ventiquattro mesi di cui al precedente periodo è esteso di ulteriori quaranta mesi';
c) il comma 7 dell'articolo 58 bis è sostituito dal seguente:
'7. Le disposizioni previste dal regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005), di cui al comma 5, lettera c), del presente articolo, sono recepite nei piani di governo del territorio (PGT) mediante variante da approvarsi, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2026 per il documento semplificato del rischio idraulico comunale ed entro il 31 dicembre 2030 per lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento, oppure entro i termini di cui all'articolo 5, commi 3, 4, quinto periodo, 5.2 e 5 bis, terzo periodo, della l.r. 31/2014, nonché entro i termini di cui all'articolo 10 bis, comma 9 bis, secondo periodo, della presente legge. Nelle more del recepimento di cui al primo periodo, l'approvazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico per i comuni ricadenti nelle aree ad alta criticità idraulica, di cui all'articolo 7 del r.r. 7/2017, o l'approvazione del documento semplificato del rischio idraulico comunale per i comuni ricadenti nelle aree a media e bassa criticità idraulica ai sensi dello stesso articolo 7, costituisce, per i comuni interessati, criterio di priorità per l'accesso ai finanziamenti, di programmi di intervento di riduzione e mitigazione del rischio idrogeologico, disposti dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025); tale criterio di prioritàè, parimenti, applicabile ai comuni che, alla stessa data, abbiano già approvato gli studi o i documenti ai sensi dell'articolo 14 del r.r. 7/2017.'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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