Legge Regionale 
   30 maggio 2025 
  , n. 7
  
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025
(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7
Art. 19
    (Modifiche agli articoli 3 e 24 della l.r. 86/1983)
    
      
      
      1.  Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
  a)  il comma 2 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: 
'2 bis. Al fine dell'accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 giugno e, a decorrere dall'annualità 2026, entro il 31 maggio di ogni anno.';
b)  all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1)  al comma 1 dopo le parole 'di cui all'allegato A della presente legge,' sono inserite le seguenti: 'e istituiti';
2)  il comma 5 è sostituito dal seguente: 
'5. Alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche di cui all'articolo 32, la valorizzazione e il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede l'ente gestore del monumento naturale indicato nella delibera istitutiva di cui al comma 3.';
NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
 Legge Regionale