Legge Regionale 30 maggio 2025 , n. 7

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2025

(BURL n. 22, suppl. del 31 Maggio 2025 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2025-05-30;7

Art. 19
(Modifiche agli articoli 3 e 24 della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'2 bis. Al fine dell'accesso ai contributi regionali, gli enti gestori dei parchi regionali redigono una rendicontazione annuale delle spese di funzionamento e di monitoraggio delle attività, da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 giugno e, a decorrere dall'annualità 2026, entro il 31 maggio di ogni anno.';
b) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole 'di cui all'allegato A della presente legge,' sono inserite le seguenti: 'e istituiti';
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. Alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche di cui all'articolo 32, la valorizzazione e il ripristino dei monumenti naturali, nonché alla vigilanza, provvede l'ente gestore del monumento naturale indicato nella delibera istitutiva di cui al comma 3.';
3) al comma 6 le parole 'la deliberazione di cui al precedente secondo comma' sono sostituite dalle seguenti: 'la deliberazione di cui al comma 3'.
NOTE:
19. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi